| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giudici e personale I Giudici I 38 giudici federali sono eletti dall'Assemblea federale. L'Assemblea federale procede alla nomina dei giudici tenendo conto delle capacità, della lingua, della regione di provenienza e dell'appartenenza politica del candidato. La loro attribuzione alle singole corti è di competenza della Corte plenaria. Il Tribunale federale si compone di sette corti che contano ciascuna un numero determinato di giudici. I compiti delle corti sono determinati in funzione delle materie giuridiche (diritto pubblico, diritto privato, diritto penale). Il presidente e il vicepresidente Su proposta del Tribunale federale, l'Assemblea federale sceglie il presidente e il vicepresidente fra i giudici ordinari. La funzione viene esercitata per due anni ed è possibile una sola rielezione. I cancellieri et il personale 127 cancellieri di ambo i sessi assistono i giudici nell'elaborazione delle sentenze e redigono le sentenze definitive. Inoltre ai giudici e ai cancellieri, il Tribunale federale dispone di un'amministrazione suddivisa in vari servizi che comprende altri 155 impiegati. Ad essi incombono gli incarichi d'ordine logistico, amministrativo e scientifico compreso nell'ambito dei mass media e delle relazioni pubbliche. |